A partire dal 19 maggio 2010 sono disponibili i nuovi moduli necessari per richiedere l'ammissione al regime di compensazione della spesa per l'energia elettrica.
A partire dal 19 maggio 2010 sono disponibili i nuovi moduli necessari per richiedere l'ammissione al regime di compensazione della spesa per l'energia elettrica.
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Individuazione del soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09, disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09.
Modificazioni alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08, in materia di disposizioni transitorie inerenti l’ammissione alla compensazione e proroga dei termini di cui all’articolo 4 della medesima deliberazione ARG/elt 117/08
Il Bonus può essere richiesto dal 15 dicembre 2009. Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF).
Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell’energia elettrica già introdotta a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio.
Il Bonus è valido per 12 mesi. Entro due mesi dalla scadenza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare eventuali variazioni della situazione familiare o dell’ISEE intervenute nel frattempo.
A tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto di fornitura gas, il Bonus sarà riconosciuto come una deduzione dalla bolletta gas.
Chi usufruisce di impianti di riscaldamento centralizzato e non ha un contratto diretto potrà ritirare il Bonus direttamente presso gli sportelli delle Poste Italiane utilizzando lo strumento del bonifico domiciliato.