Come stabilito dalla Delibera ARG/com 113/09, Poste Italiane ha il compito inviare una comunicazione al cittadino per informarlo dell’esito di una domanda di Bonus o per ricordargli che è arrivato il momento di rinnovare un’agevolazione in scade
Come stabilito dalla Delibera ARG/com 113/09, Poste Italiane ha il compito inviare una comunicazione al cittadino per informarlo dell’esito di una domanda di Bonus o per ricordargli che è arrivato il momento di rinnovare un’agevolazione in scade
Come stabilito dalla Delibera ARG/com 113/09, Poste Italiane ha il compito di inviare la comunicazione al cittadino per informarlo dell’esito della sua domanda di Bonus Gas. Inoltre verrà inviata tramite Poste Italiane anche la missiva per ricordare al cittadino che è arrivato il momento di rinnovare un’agevolazione in scadenza.
Per riscuotere il Bonus Gas, il cittadino deve presentarsi presso un qualsiasi ufficio postale esibendo il documento di identità e il codice fiscale.
Non è richiesta l'esibizione, presso gli sportelli, della lettera nella quale si comunica la disponibilità del bonifico stesso.
A partire dal 19 maggio 2010 sono disponibili i nuovi moduli necessari per richiedere l'ammissione al Bonus Gas.
Di seguito la modulistica in vigore per il Bonus Gas
Aggiornamento al 03/05/2010: si ricorda che a partire dal 1 maggio 2010 i moduli D e F non sono più validi poichè relativi alla sola richiesta di Bonus GAS con valore retroattivo al 2009.
NB: i moduli per la richiesta di ammissione al regime di compensazione per il Bonus Gas sono stati aggiornati e sono disponibili qui.
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Individuazione del soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09, disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09.